I blog di Alessioempoli

Data 17 agosto 2016

IMMIGRAZIONE

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              IMMIGRAZIONE  IN ITALIA

 

 

– Il flusso di stranieri cominciò a prendere consistenza solo verso la fine degli anni settanta, sia per la “politica delle porte aperte” praticata dall’Italia, sia per politiche più restrittive adottate da altri paesi. Nel 1981, il primo censimento Istat degli stranieri in Italia calcolava la presenza di 321.000 stranieri, di cui circa un terzo “stabili” e il rimanente “temporanei”. Un anno dopo, nel 1982 veniva proposto un primo programma di regolarizzazione degli immigrati privi di documenti, mentre nel 1986 fu varata la prima legge in materia (L 943 del 30.12.1986) con cui ci si poneva l’obiettivo di garantire ai lavoratori extracomunitari gli stessi diritti dei lavoratori italiani. Nel 1991 il numero di stranieri residenti era di fatto raddoppiato, passando a 625.000 unità.

– Nel 1990 veniva emanata la cosiddetta legge Martelli, che cercava per la prima volta di introdurre una programmazione dei flussi d’ingresso, oltre a costituire una sanatoria per quelli che si trovavano già nel territorio italiano: allo scadere dei sei mesi previsti vennero regolarizzati circa 200.000 stranieri, provenienti principalmente dal Nordafrica.

– Nel 1991 l’Italia dovette anche confrontarsi con la prima “immigrazione di massa“, dall’Albania (originata dal crollo del blocco comunista), risolta con accordi bilaterali.

– È del 1998 la legge Turco-Napolitano, che cercava di regolamentare ulteriormente i flussi in ingresso, cercando tra l’altro di scoraggiare l’immigrazione clandestina e istituendo, per la prima volta in Italia, i centri di permanenza temporanea per quegli stranieri “sottoposti a provvedimenti di espulsione“. La materia sarà tuttavia regolamentata nuovamente nel 2002, con la cosiddetta legge Bossi-Fini, che prevede, tra l’altro, anche la possibilità dell’espulsione immediata dei clandestini da parte della forza pubblica.

 

1-50 K

 

– Un discorso a parte merita la comunità zingara sul territorio italiano, ripartita tra Rom (più diffusa al Centro-Sud e con maggiore propensione alla sedentarizzazione) e in minor misura Sinti (soprattutto al Nord, ma con forte tendenza al nomadismo). Stime approssimative riportano 120.000 unità, di cui circa 70.000 di cittadinanza italiana.

 

2-56 K

 

3-53 K

 

4-48 K

 

 

 

Centro di identificazione ed espulsione

 

I centri di identificazione ed espulsione (CIE), prima denominati centri di permanenza temporanea (CPT), sono strutture previste dalla legge italiana istituite per trattenere gli stranieri “sottoposti a provvedimenti di espulsione e o di respingimento con accompagnamento coattivo alla frontiera” nel caso in cui il provvedimento non sia immediatamente eseguibile. Essi sono stati istituiti in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 12 della legge Turco-Napolitano (L. 40/1998)

 Essi hanno la funzione di consentire accertamenti sull’identità di persone trattenute in vista di una possibile espulsione, ovvero di trattenere persone in attesa di un’espulsione certa.

Nell’ordinamento italiano i CIE costituiscono una grande novità: prima non era mai stata prevista la detenzione di individui se non a seguito della violazione di norme penali. A tutt’oggi i soggetti prigionieri nei CIE non sono considerati detenuti, e di norma vengono definiti ospiti della struttura. Questa anomalia ha provocato aspre critiche nei confronti dei centri.

 

La legislazione sull’immigrazione e i CIE

 

I centri per l’identificazione e l’espulsione degli stranieri irregolari sono uno strumento diffuso in tutta Europa in seguito all’adozione di una politica migratoria comune degli stati dell’Unione europea sancita negli accordi di Schengen del 1995.Nel 1998 viene approvata in Italia la seconda legge che si proponeva di disciplinare in maniera organica i fenomeni legati all’immigrazione, la legge Turco-Napolitano (L. 40/1998), con la quale vengono istituiti i CPT (centri di permanenza temporanea). La precedente legge che regolava la materia era la legge Martelli (l.39/1990), che convertiva in legge un decreto del 1989. Il Parlamento italiano nel luglio 2002 ha approvato una nuova legge sull’immigrazione, la cosiddetta legge Bossi-Fini (l. 189/2002).

 

Con il decreto legge n. 92 del 23 maggio 2008 “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”, poi convertito in legge (L. 125/2008) i Centri di permanenza temporanea assumono il nome di “Centri di identificazione ed espulsione”.

 

 

CIE presenti sul territorio italiano

 

Sorti secondo una logica cosiddetta “emergenziale“, piuttosto che con un piano razionale, i singoli centri sono estremamente difformi uno dall’altro tra loro quanto a strutture e gestione. I centri non costruiti ex novo si trovano in edifici, appositamente convertiti, che precedentemente erano caserme (come a Bologna e Gradisca d’Isonzo), fabbriche dismesse (nel caso dei capannoni industriali di Agrigento), centri di accoglienza (il Regina Pacis di San Foca), ospizi (il Vulpitta di Trapani).

 

I CIE oggi sono 5: Roma, Caltanissetta, Bari, Torino, Trapani.

 

Prima della riforma, i CIE in funzione erano 13, per un totale di 1 901 posti disponibili:

 

Bari, aeroporto di Bari-Palese, area aeroportuale – 196 posti

Bologna, caserma Chiarini – 95 posti

Brindisi, loc. Restinco – 83 posti

Caltanissetta, contrada Pian del Lago – 96 posti

Lamezia Terme, Pian del Duca – 80 posti

Crotone, S. Anna – 124 posti

Gradisca d’Isonzo – 248 posti

Milano, via Corelli – 132 posti

Modena, località Sant’Anna – 60 posti

Roma, Ponte Galeria – 360 posti

Torino, corso Brunelleschi – 180 posti

Trapani, Serraino Vulpitta – 43 posti

Trapani, loc Milo – 204 posti

A questi si aggiungevano i CIE già precedentemente chiusi:

 

Agrigento, ASI/Contrada San Benedetto

Lecce, San Foca, Regina Pacis.

I CIE sono gestiti da Croce Rossa Italiana, Confraternita delle Misericordie d’Italia, cooperative o associazioni appositamente fondate.

 

5-42 K

 

 

Altri centri temporanei

In seguito alla caduta del regime di Ben Ali in Tunisia il 14 gennaio 2011 e all’inizio della guerra civile libica il 15 febbraio e all’arrivo di ben 15.000 immigrati da inizio anno è stato deciso l’allestimento di centri da parte del Ministero della Difesa a Mineo (CT), Manduria (TA), Marsala (TP), Torretta (PA), Carapelle (FG), San Pancrazio Salentino (BR), Monghidoro (BO), Sgonico (TS), Clauzetto (PN), Castano Primo (MI), Boceda (MS), Front (TO), Ciriè (TO)[8]. Con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2011 tre centri di accoglienza già esistenti situati nei comuni di Santa Maria Capua Vetere (CE), Palazzo San Gervasio (PZ) e Trapani – località Kinisia, operano fino al 31 dicembre 2011 come CIE per complessivi 500 posti.

 

 

 

Critiche ai CIE —————————–

 

– il primo documento ufficiale a denunciare le condizioni all’interno dei cenrti è la relazione 2003 della Corte dei conti;

– è del 2004 un rapporto di Medici senza frontiere;

– un altro rapporto è di Amnesty International.

 

Ebbene,da questi rapporti viene fuori che:

 

– vi è stata una programmazione generica e velleitaria

– strutture fatiscenti

– scarsa attenzione ai livelli di sicurezza

– mancata individuazione di livelli minimi delle prestazioni da erogare

– strutture inadeguate a svolgere il loro compito

– alto tasso di autolesionismo tra i trattenuti nei centri

– sistemazioni in container e in altri tipi di alloggi inadeguati ad un soggiorno prolungato,esposti a temperature estreme

– sovraffollamento

– spazi all’aperto troppo ridotti o inesistenti

– condizioni igieniche pessime

– cibo scadente

– mancate forniture di vestiti,biancheria,lenzuola

– spesso non esistono ambienti separati per i richiedenti asilo

– non vengono previste aree per gli ex-carcerati cosa che crea dei grossi problemi con le altre persone

– i CIE,invece di diminuire la delinquenza,la incrementano

– l’assistenza medica è del tutto inadeguata

– inesistenza di assistenza psicologica e psichiatrica

– assenza di reparti per categorie vulnerabili

– carenza nella gestione di cartelle cliniche

– carenza nelle misure per prevenire il diffondersi di epidemie

– eccessiva prescrizione di sedativi e tranquillanti

– molti stranieri con regolare permesso di soggiorno sono stati trattenuti nei centri ugualmente

– in molti casi sono stati trattenuti minori illegalmente e donne incinte

– pochi centri hanno steso un regolamento interno come richiesto

– la “carta dei diritti e dei doveri” consegnata ai detenuti all’ingresso nei centri,non essendo spesso tradotta nelle lingue dei detenuti e mancando un adeguato servizio di informazione legale,sia insufficiente allo scopo previsto

– il migrante si trova chiuso in una prigione senza sapere nulla nè del perchè si trova lì dentro,nè di cosa gli accadrà in seguito

– spesso il migrante non ha alcuna informazione sulle sue possibilità di presentare richiesta d’asilo

– gli enti gestori,spesso,dissuadono i detenuti dal nominare certi avvocati molto attivi per sostenere i diritti dei migranti,in favore di altri “fidati” i quali poi non mostrano alcun impegno

– la stessa Croce Rossa Italiana è duramente contestata per la collaborazione nella gestione dei C.I.E. e per alcuni accadimenti in cui il suo operato ha lasciato qualche ombra

– vi è una grande difficoltà per essere ammessi dentro le strutture da parte di Ong,la stessa Amnesty International non è mai stata ammessa,avvocati,giornalisti

– vi sono stati molti abusi di matrice razzista

– aggressioni fisiche e uso eccessivo della forza da parte degli agenti di pubblica sicurezza e da parte del personale di sorveglianza

– molti detenuti non hanno accesso ai meccanismi di denuncia

– molte vittime sono riluttanti a sporgere denuncia per abusi mentre si trova ancora nei Cpta,per paura di ritorsioni

 

 

 

– I CIE sono identificati come strumento necessario al capitale per regolare la quantità di “forza lavoro eccedente”,cioè disoccupati e lavoratori saltuari.

– Osservando come la manovalanza europea sia costituita in gran parte da immigrati (spesso in condizioni di lavoro irregolare), molti osservatori  deducono che il sistema capitalistico necessita di immigrati ricattabili al fine di poterli sfruttare. Proprio questa sarebbe la funzione delle  leggi anti-immigrazione e di istituti quali il permesso di soggiorno, oggetto di critiche in quanto la sua concessione è subordinata alla titoralità di un contratto di lavoro.

 

Campi di concentramento

Anche alcuni studi di scienze sociali, riprendendo alcune intuizioni di Hannah Arendt e di Giorgio Agamben, hanno mostrato come ci sia una continità di logica tra i campi di concentramento (dalla loro origine coloniale, passando per i campi nazisti) e i CIE, in quanto spazi in cui viene normalizzata una condizione di eccezione al diritto.I medesimi gruppi sostengono inoltre che il termine tecnicamente corretto per identificare i CIE sia campo di concentramento. Tali strutture sono luoghi in cui vengono rinchiuse persone che non hanno commesso alcun reato.  

– Lo Stato non ha alcun diritto di esercitare qualunque funzione (punitiva,preventiva e rieducativa) tramite la detenzione degli individui.

I CIE sono una spesa inutile per lo Stato,auspicando un rimpatrio immediato dei migranti.

 

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Diritto di asilo

 

Il diritto di asilo (identificato spesso anche con il concetto di asilo politico) è un’antica nozione giuridica, in base alla quale una persona perseguitata nel suo paese d’origine può essere protetta da un’altra autorità sovrana, un paese straniero, o un santuario religioso (come nel medioevo).

 

Questo diritto ha le sue radici in una lunga tradizione occidentale, anche se era stato già riconosciuto da Egiziani, Greci, Romani ed Ebrei. Tutti gli stati, in qualsiasi epoca, hanno offerto protezione e immunità a stranieri perseguitati.

 

Convenzione ONU relativa allo status dei rifugiati (Ginevra, 1951)

 

La Convenzione di Ginevra del 1951 e il Protocollo del 1967 sono alla base del diritto internazionale del rifugiato. Secondo la Convenzione, un rifugiato è un individuo che:

 

– ha fondato motivo di temere la persecuzione a motivo della sua:

discendenza,

religione,

nazionalità,

appartenenza a un particolare gruppo sociale,

opinione politica;

 

– si trova al di fuori del suo paese d’origine e:

  1. a) non può o non vuole avvalersi della protezione di quel paese,
  2. b) non può o non vuole ritornarvi, per timore di essere perseguitato.

 

Convenzione OUA sui rifugiati (Addis Abeba, 1969)

 

È la “Convenzione che disciplina determinati aspetti del problema dei rifugiati in Africa” adottata nel 1969 dall’Organizzazione dell’Unità Africana (OUA) che, riconoscendo la Convenzione ONU del 1951 come “lo strumento fondamentale e universale relativo allo status dei rifugiati” e facendone propria la definizione di rifugiato, amplia la definizione stessa e racchiude altre disposizioni non esplicitamente contenute nella Convenzione di Ginevra.

 

 

Dichiarazione di Cartagena (Cartagena, 1984)

 

La dichiarazione di Cartagena (Colombia) sui rifugiati fu elaborata da rappresentanti di governo e intellettuali messicani e panamensi, in occasione di una crisi internazionale in America Latina, sulla traccia della Convenzione delle Nazioni Unite del 1951 e di cui estende la definizione di rifugiato a coloro i quali fuggono dal loro paese perché la loro vita, la loro sicurezza o la loro libertà è minacciata da violenze generalizzate, un’aggressione straniera, un conflitto interno, massicce violazioni dei diritti umani o altre gravi turbative dell’ordine pubblico.

 

Non giuridicamente vincolante, la Dichiarazione di Cartagena è stata in più occasioni sostenuta dall’Assemblea Generale dell’Organizzazione degli Stati Americani. La maggior parte dei paesi centro e sud-americani, aderenti alla Convenzione ONU del 1951 e/o al Protocollo aggiuntivo, hanno applicato tale definizione di rifugiato più estensiva, alcuni paesi addirittura recependola nelle legislazioni nazionali.

 

 

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Roma, 1950)

 

La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) è un trattato internazionale redatto dal Consiglio d’Europa. Il documento è stato elaborato in due lingue, francese e inglese, i cui due testi fanno egualmente fede. Ha istituito la Corte Europea dei diritti dell’uomo.

 

La Convenzione è stata firmata a Roma il 4 novembre 1950 ed è entrata in vigore il 3 settembre 1953. È stata ratificata (o vi è stata l’adesione) da parte di tutti i 47 Stati membri (al 22 giugno 2007) del Consiglio d’Europa. La CEDU è stata poi integrata e modificata da 14 Protocolli aggiuntivi.

 

 

Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (New York, 1984) 

 

La Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (in inglese, United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) è uno strumento internazionale per la difesa dei diritti umani, sotto la supervisione dell’ONU.

 

 

 

Rifugiato

 

 

Rifugiato (o, più diffusamente, rifugiato politico) è un termine giuridico che indica chi è fuggito o è stato espulso dal suo paese originario a causa di discriminazioni politiche, religiose, razziali, di nazionalità, o perché appartenente ad una categoria sociale di persone perseguitate, o a causa di una guerra presente nel suo Paese, e trova ospitalità in un Paese straniero che riconosce legalmente il suo status.

 

Il fenomeno ha assunto dimensioni rilevanti dopo la Seconda guerra mondiale, e per questo l’Organizzazione delle Nazioni Unite ha istituito un organismo appositamente chiamato a tutelare i rifugiati, l’Alto Commissariato per i Rifugiati (UNHCR; in inglese United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR), fondato alla fine del 1950.

 

Di poco successiva alla fondazione dell’ACNUR è la prima definizione organica del concetto giuridico di rifugiato, contenuta nella Convenzione firmata a Ginevra il 28 luglio 1951.

 

 

Migrante

 

 

Viene utilizzato in maniera generica e generale per indicare il flusso di persone in fuga dal proprio Paese che arriva in un altro. Il termine per la precisione indica chi decide di lasciare volontariamente il proprio Paese d’origine per cercare un lavoro e condizioni di vita migliori. A differenza del rifugiato, un migrante quindi non è un perseguitato nel proprio Paese e può far ritorno a casa in condizioni di sicurezza, senza nessun rischio. Migrante ha quindi una connotazione più economica.

 

 

 

Richiedente asilo

 

Il richiedente asilo è una persona che, avendo lasciato il proprio Paese, chiede il riconoscimento dello status di rifugiato o altre forme di protezione internazionale ed è in attesa di una decisione da parte delle autorità competenti riguardo al riconoscimento del loro status di rifugiati.

 

Normativa ONU

 

La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo riconosce il diritto d’asilo all’art. 14 come diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni, non invocabile, però, da chi sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai princìpi delle Nazioni Unite.

 

 

 

Profugo

 

Poi c’è il termine profugo che ha un significato un pò diverso da quello di rifugiato.  “il profugo è colui che per diverse ragioni (guerra, povertà, fame, calamità naturali, ecc.) ha lasciato il proprio Paese ma non è nelle condizioni di chiedere la protezione internazionale”. Quindi solo lo status di rifugiato è sancito dal diritto internazionale.

 

 

Clandestino

 

 

– L’immigrazione illegale (o immigrazione clandestina o immigrazione irregolare) è l’ingresso o il soggiorno di cittadini stranieri in violazione delle leggi di immigrazione del paese di destinazione.

– può accadere che persone entrate clandestinamente riescano successivamente a sanare la loro posizione tramite “sanatorie” o “regolarizzazioni”.

– viceversa,persone entrate legalmente sul territorio,possono restarvi per un tempo superiore al previsto e diventare quindi “irregolari” non riuscendo a rientrare nelle casistiche previste per ciascuna sanatoria.

– se nel paese di provenienza non vengono rispettati i diritti civili,l’immigrato potrebbe avere diritto ad ottenere lo “status di rifugiato richiedente asilo

– l’immigrazione clandestina va a toccare una serie di questioni sociali quali:

 

– economia

– welfare

– istruzione

– assistenza sanitaria

– schiavitù

– prostituzione

– protezioni giuridiche

– diritto di voto

– servizi pubblici

– diritti umani

 

 

– Essendo entrati illegalmente, i clandestini non possono entrare nel mercato del lavoro ufficiale. Pertanto, arrivati a destinazione, vengono sfruttati da datori di lavoro senza scrupoli che li usano come manodopera a basso costo, approfittando del fatto che non sono regolarizzabili e sono facilmente ricattabili a causa della loro posizione irregolare.

 

 

– In quanto manodopera a basso costo, gli stranieri irregolari finiscono, loro malgrado, per abbassare i salari medi (un fenomeno che è detto svalutazione sociale) in taluni casi questa situazione si riflette a danno dei lavoratori regolari peggiorandone la qualità della vita.

– Molti clandestini spesso finiscono inoltre per ingrossare la rete della criminalità organizzata, dove svolgono il cosiddetto lavoro sporco, ovvero le mansioni più basse, meno desiderabili e più rischiose.

 

 

 

Unione Europa

 

Identificazione

 

Il Regolamento Dublino II (Regolamento CE n. 343/2003), che ha sostituito fra gli stati membri dell’Unione europea la preesistente Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990, garantisce a ogni richiedente lo status di rifugiato che la sua domanda sarà esaminata da uno Stato membro dell’Unione europea, in modo da evitare che egli sia successivamente mandato da uno Stato membro all’altro senza che nessuno accetti di esaminare la sua richiesta d’asilo (il problema dei cosiddetti “rifugiati in orbita“). Il Regolamento mira, al contempo, a evitare che i richiedenti asilo godano di una libertà troppo ampia nella individuazione del Paese europeo al quale rivolgere la propria domanda di asilo (cosiddetto “asylum shopping“).

I parametri per stabilire la competenza di uno Stato hanno carattere oggettivo e sottintendono il principio che lo Stato membro responsabile dell’esame dell’istanza, indipendentemente da dove la stessa sia stata presentata, è quello in cui è  avvenuto l’ingresso  del richiedente asilo.

 

NOTA

Negli ultimi anni l’Italia,ovvero il governo Renzi con Alfano ha fatto un po’ troppo il  furbetto,non identificava i clandestini  in modo adeguato,gli permetteva di passare le frontiere,in modo che andassero in qualche altro paese  europeo dove farsi registrare. Così Alfano pensava, da furbetto, di alleggerire molto il problema.

Ovviamente l’Europa non è scema (come pensava qualcuno) e non è stata al giochetto di Alfano,quindi TUTTI HANNO GIUSTAMENTE CHIUSO LE FRONTIERE,ed ora ci ritroviamo noi,salvatori del mondo, con tanta  merda in casa che non riusciremo a smaltire neppure nei prossimi 20 anni!

Grazie Renzi,grazie Alfano!

 

 

 

                         INTEGRAZIONE 

 

 

 

Il termine integrazione indica l’insieme di processi sociali e culturali che rendono l’individuo membro di una società.L’integrazione dipende anche dalla capacità di socializzazione di ogni individuo.

 

In che cosa consiste oggi l’integrazione che lo Stato italiano dà ai profughi?

 

Facciamo un elenco:

 

docce e servizi igienici scadenti

– qualche ambulatorio medico quà e là

– postazioni PC in wi-fi (favoloso!!!)

– punti ristoro

– aree gioco per i più piccoli (nei giardinetti pubblici,stupendo!)

– strutture di accoglienza fatiscenti,NON AGIBILI (ma per loro sì!),i prefetti non sapevano che erano inagibili!!!! Che meraviglia,proviamo noi ad abitare in quelle strutture e vediamo in quanto tempo arrivano i carabinieri!

– l’obiettivo è avviare ogni ospite all’autonomia lavorativa attraverso un programma di integrazione individuale (neppure per i giovani italiani è previsto tanto!)

– educatori ed assistenti sociali per assistenza giuridica,sanitaria,linguistica e professionale,mancano solo gli assistenti che gli tolgono le pulci

– nell’attesa di sapere se la loro domanda di protezione sarà accolta,gli ospiti (clandestini!)hanno la possibilità di seguire corsi di italiano e di formazione professionale e di iniziare tirocini per imparare un lavoro e rendersi autonomi. I nostri figli non hanno nè casa ,nè lavoro,ma…. per il governo va tutto bene.

– possibilità di vivere in una casa dove costruire la loro vita,mentre i nostri figli dormono sotto i ponti e nelle baracche lasciate libere dagli immigrati.

– le nostre case non valgono più nulla,nessuno le vuole comprare con dei vicini così attraenti e rispettosi del prossimo,pisciano nei giardini,escono sui terrazzi nudi,fanno altro…. le nostre figlie… ma che importa,dobbiamo essere ospitali e pagare con questi animali.

 

 

 

LO SPRAR

 

Il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) è costituito dalla rete degli enti locali che per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo. A livello territoriale gli enti locali, con il prezioso supporto delle realtà del terzo settore, garantiscono interventi di “accoglienza integrata” che superano la sola distribuzione di vitto e alloggio, prevedendo in modo complementare anche misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico.

 

Ma i nostri vecchi chi li cura???? Che fa lo stato per loro?Chi se ne frega,di che cosa parliamo? I vecchi?? Chi sono? Che cosa pretendono,ma lasciali morire ….

Bravo stato italiano, che Dio te ne renda merito!

 

 

 

 

Caratteristiche principali

 

Le caratteristiche principali del Sistema di protezione sono:

 

– il carattere pubblico delle risorse messe a disposizione e degli enti politicamente responsabili dell’accoglienza, Ministero dell’Interno ed enti locali, secondo una logica di governance multilivello;

– la volontarietà degli enti locali nella partecipazione alla rete dei progetti di accoglienza;

– il decentramento degli interventi di “accoglienza integrata“;

– le sinergie avviate sul territorio con i cosiddetti “enti gestori“, soggetti del terzo settore che contribuiscono in maniera essenziale alla realizzazione degli interventi;

la promozione e lo sviluppo di reti locali, con il coinvolgimento di tutti gli attori e gli interlocutori privilegiati per la riuscita delle misure di accoglienza, protezione, integrazione in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale,precisiamo: CLANDESTINI.

 

Questi politici di merda ma come amano riempirsi la bocca di belle parole,di progetti grandiosi,di grandi realizzazioni,parlano di accoglienza tramite interventi di:

 

– ministero dell’interno

– enti locali

– governance multilivello (che bello!)

– rete dei progetti di accoglienza

– decentramento

– accoglienza integrata

– sinergie

– enti gestori

– terzo settore

– reti locali

– attori

– interlocutori

– protezione

IL CARATTERE PUBBLICO DELLE RISORSE MESSE (questo è ovvio!)

 

quante belle parole si sono inventati,quanta merda sputano addosso ai cittadini italiani in nome di una fantomatica integrazione di CLANDESTINI.

Se solo questi politici di merda avessero progettato un decimo di ciò che hanno progettato per questa gente “sacra” i nostri figli avrebbero tutti

lavoro,assistenza,casa….

 

Ma i nostri figli sono disoccupati,le famiglie non arrivano alla fine del mese e i politici fanno piani fantastici sulle spalle degli italiani. Sì,perchè chi paga???? Sempre loro,gli italiani per “accogliere” i CLANDESTINI.

POLITICI DI MERDA!

 

 

Progetti territoriali

 

I progetti territoriali dello SPRAR sono caratterizzati da un protagonismo attivo, condiviso da grandi città e da piccoli centri, da aree metropolitane e da cittadine di provincia. A differenza del panorama europeo, in Italia la realizzazione di progetti SPRAR di dimensioni medio-piccole – ideati e attuati a livello locale, con la diretta partecipazione degli attori presenti sul territorio – contribuisce a costruire e a rafforzare una cultura dell’accoglienza presso le comunità cittadine e favorisce la continuità dei percorsi di inserimento socio-economico dei beneficiari.

 

E’ incredibile sentire quanta merda sputano questi politici vagabondi e mantenuti,ma pensate quanti progetti hanno fatto sulle spalle degli italiani e ce ne fosse stato uno solo che ha detto “facciamo almeno un referendum” per sapere se gli italiani sono daccordo! NO,loro sono i PADRONI DEGLI ITALIANI,che devono stare zitti ed obbedire,proprio come avveniva circa 70 anni fa.

 

Ma pensate quante belle cose si sono inventati per accogliere i CLANDESTINI:

 

– protagonismo attivo

– condiviso da grandi città e da piccoli centri

– aree metropolitane

– cittadine di provincia

– attori presenti sul territorio

– costruire e rafforzare una cultura dell’accoglienza

– continuità dei percorsi di inserimento socio-economico dei beneficiari

 

Tutto ciò ha dell’incredibile,  questi politici sono  così deficienti,incoscienti,fanno progetti grandiosi per i CLANDESTINI  e che dovranno ovviamente pagare (miliardi) gli italiani,che hanno i figli disoccupati e che non arrivano alla fine del mese!

Auguro loro solo che Giove li riempia di fulmini!

 

(CONTINUA)

2 Risposte a “IMMIGRAZIONE”

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