I blog di Alessioempoli

Data 20 agosto 2016

DIRITTI UMANI

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                      DIRITTI  UMANI

 

 

I diritti umani (o diritti dell’uomo) sono una branca del diritto e una concezione filosofico-politica. Essi rappresentano i diritti inalienabili che ogni essere umano possiede.

 

 

 

Diritti fondamentali a livello internazionale

 

 

 

1) Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo

 

– La Dichiarazione universale dei diritti umani, spesso indicata con la sigla DUDU, è un documento sui diritti individuali, firmato a Parigi il 10 dicembre 1948, la cui redazione fu promossa dalle Nazioni Unite (ONU) perché avesse applicazione in tutti gli stati membri.

Vienna Declaration and Programme of Action

adottata dalla conferenza mondiale sui Diritti Umani del 1993.

 

 

 

2) Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo o CEDU

 

è un trattato internazionale redatto dal Consiglio d’Europa a Roma il 4 novembre 1950

 

 

 

3) Dichiarazione islamica dei diritti dell’uomo

 

La Dichiarazione islamica dei diritti dell’uomo, proclamata il 19 settembre 1981 presso l‘UNESCO a Parigi, è la versione islamica della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. Si è resa necessaria – secondo i proponenti – per il fatto che la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo non sarebbe compatibile con la concezione della persona e della comunità che ha l’Islam.

 

(NOTA: non ci sono parole,gli islamici vogliono delle dichiarazioni ad hoc !  I nostri principi non fanno per loro, ma quale integrazione ???? L’integrazione ce la vorrebbero imporre  loro,sì certo,magari islamizzandoci tutti!  Lasciamo perdere… !)

 

 

E qui cominciano i guai! All’Islam non vanno bene le altre dichiarazioni,è evidente! Come si fa a dialogare con l’Islam? Bisogna fare una dichiarazione ad hoc !

E intanto cominciamo ad assecondare i loro principi ,che non sono i nostri,pur di dialogare,ma su che cosa???? NON CI POTREMO  INTENDERE!!!!!  MAI !

 

 

 

4) Convenzione contro la tortura

 

E’ stata approvata dall’Assemblea dell’ONU a New york il 10 dicembre 1984.

 

 

 

5) Convenzione contro la violenza sulle donna

 

La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica è stata adottata dal Consiglio d’Europa il 7 aprile 2011 e sottoscritta ad Istanbul il 12 marzo 2012 da 29 stati.

 

 

 

 

6) Magna Charta  (Inghilterra)

 

 

Nel 1215 il re d’Inghilterra John Lackland (Giovanni Senzaterra) fu costretto dai baroni del regno a concedere, firmandola, la Magna Charta Libertatum (Suprema Carta delle libertà). Essa rappresenta il primo documento fondamentale (scritto in lingua latina medioevale) nel mondo occidentale per la concessione di diritti ai cittadini (da principio solo nobili e cavalieri) perché impone al re il rispetto di alcune procedure, limitando la sua volontà sovrana per legge. Tra gli articoli della Magna Charta ricordiamo il divieto per il Sovrano di imporre nuove tasse senza il previo consenso del Parlamento (no taxation without representation) e la garanzia per tutti gli uomini di non poter essere imprigionati senza prima aver sostenuto un regolare processo (due process of law), riducendo inoltre l’arbitrarietà del re in termini di arresto preventivo e detenzione.

 

 

7) La dichiarazione dei diritti dei cittadini USA

1791 e 1789.

 

 

 

 

8) I diritti fondamentali nello stato italiano

 

 

a – Lo Statuto albertino

 

Lo Statuto albertino è una costituzione ottriata, ossia concessa dal sovrano (Carlo Alberto, re di Sardegna nel 1848), e anche se dichiarato «perpetuo» ed «immutabile» viene molto presto considerato una costituzione flessibile, ossia liberamente modificabile dal Parlamento, che così assume le funzioni di una costituente perpetua.

 

b – La Costituzione della Repubblica italiana

 

Dispone l’art. 2 della Costituzione che «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».

 

c – Diritti assoluti

 

Libertà personale

Libertà e inviolabilità del domicilio

Libertà di circolazione e soggiorno

Libertà e segretezza della corrispondenza

Libertà di manifestazione del pensiero e di opinione,stabilendo che tutti,senza discriminanti,hanno diritto di manifestare il loro pensiero con la parola,lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

Diritto alla vita

Diritto all’integrità psico-fisica

Diritto al mantenimento della cittadinanza e della capacità giuridica

Diritto al nome

Diritto all’immagine

Diritti matrimoniali

Potestà familiari

Proprietà

Diritti reali

Diritti successori

 

d – Diritti relativi

 

Diritti sociali

Diritti a comportamenti omissivi

Diritto al pari trattamento

 

e – Diritti funzionali

 

Diritti politici

Diritti di autotutela

Diritto di sciopero

Diritto alla tutela giurisdizionale

Elettorato attivo

Elettorato passivo

Referendum

Libertà di organizzazione in partiti

Diritto di petizione

Diritto di accedere agli uffici pubblici

 

f – Garanzie dei diritti costituzionali

 

Si può definire garanzia ogni strumento di protezione di determinati interessi contro l’eventualità di offese, strumento che, per ciò che riguarda i diritti fondamentali, la Repubblica si impegna ad apprestare in virtù di quanto disposto dall’art. 2 della Costituzione.

 

– Indipendenza,terzietà,imparzialità del giudice

– giusto processo

– ricorsi amministrativi

– autorità amministrative indipendenti

– responsabilità civile della pubblica amministrazione

– inutilizzabilità processuale delle prove illecite

 

 

 

Tra i diritti fondamentali dell’essere umano si possono ricordare, tra gli altri:

 

 

 

– diritto alla sicurezza

 

che protegge le persone contro crimini come assassini, massacri, torture e rapimenti.

 

+ Thomas Hobbes nel Leviatano fondava la sua dottrina dello stato attraverso il valore intrinseco della sicurezza;anzi,questa avrebbe dovuto rappresentare,secondo il filosofo,l’obiettivo di senso e di valore dello Stato e della sua sovranità.

+ nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 troviamo all’art.2 il diritto alla sicurezza tra i diritti naturali e inalienabili dell’uomo.

+ Montesquieu diceva che : dalla bontà delle leggi penali dipende principalmente la libertà del cittadino.

Possiamo dire che la definizione più giusta di che cosa sia la sicurezza sta nel mezzo. E’ un diritto che spetta al cittadino ed è compito dello Stato garantirlo perchè quest’ultimo detiene il monopolio della forza.

+Costituzione italiana

la Costituzione italiana del 1948, dopo la Riforma del titolo V°, parte II°, introdotta con L. cost. n. 3 del 2001, nel quale la sicurezza pubblica – più precisamente “ordine pubblico e sicurezza” – viene in rilievo in relazione alla ripartizione di competenza legislativa ed amministrativa esclusiva dello Stato.

Il problema è come lo Stato voglia raggiungere il giusto equilibrio tra sicurezza e gli altri diritti  costituzionalmente garantiti.

 

 

diritto alla libertà

 

che tutela aree quali la libertà di pensiero e religiosa, la libertà di associazione, di riunione e di costituirsi in movimenti

 

diritti politici

 

che tutelano la libertà di partecipare alla vita politica attraverso la libertà di espressione, di protesta, di voto e di assumere cariche pubbliche

 

diritti di habeas corpus

 

che proteggono contro abusi da parte del sistema giudiziario quali incarcerazione senza processo, o con cosiddetto processo segreto, o con eccesso di punizione

 

diritti di uguaglianza sociale

 

che garantiscono uguale accesso alla cittadinanza, uguaglianza di fronte alla legge e abolizione delle discriminazioni

 

– diritto al benessere

 

(può prendere anche il nome di diritti economico-sociali) che prevede l’accesso ad un adeguato sistema educativo e la tutela in caso di situazioni di grave disagio o povertà

 

 

– diritti collettivi

 

che assicurano la tutela contro genocidi e saccheggio delle risorse naturali.

 

– diritto alla libertà dalla schiavitù

– diritto alla libertà dalla tortura

– diritto all’impossibilità della retroattività dell’azione penale

–  il diritto alla libertà individuale,

–  il diritto alla vita,

–  il diritto all’autodeterminazione,

–  il diritto a un giusto processo,

–  il diritto ad un’esistenza dignitosa,

–  il diritto alla libertà religiosa con il conseguente diritto a cambiare la propria religione, oltre che, di recente tipizzazione normativa,

–  il diritto alla protezione dei propri dati personali (privacy) e il diritto di voto

 

 

 

 

Che meraviglia questi diritti umani!

Ma sono davvero rispettati?

(ne parleremo in altra sede)

 

 

 

 

Dottrina Mitterrand

 

 

La dottrina Mitterrand è stata una politica relativa al diritto d’asilo in Francia.

 

La dottrina prende il nome del presidente” socialista” francese François Mitterrand e fu adottata dal consiglio dei ministri il 10 novembre 1982: «La Francia prenderà in considerazione la possibilità di estradare cittadini di un Paese democratico autori di crimini inaccettabili», ma si riserva di non farlo nel caso di Paesi «il cui sistema giudiziario non corrisponda all’idea che Parigi ha delle libertà».

 

Il presidente francese si opponeva a certi aspetti della legislazione anti-terrorismo approvata in Italia negli anni 1970 e 1980, che ha creato lo status di “collaboratore di Giustizia” (noto comunemente come pentito), simile al crown witness inglese o al Witness Protection Program negli Stati Uniti, in cui è consentito a persone accusate di crimini di diventare testimoni per lo Stato e, eventualmente, di ricevere una riduzione della pena e una protezione. La legislazione italiana prevedeva inoltre che, se un imputato fosse in grado di esercitare la sua difesa tramite i suoi avvocati, un processo tenutosi in contumacia non avrebbe avuto bisogno di essere ripetuto se questi fosse stato alla fine arrestato. La procedura italiana in contumacia è stata confermata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU).

 

La dottrina Mitterrand è stata de facto abrogata nel 2002, sotto il governo di Jean-Pierre Raffarin, quando Paolo Persichetti è stato estradato dalla Francia. Il Consiglio di Stato francese l’ha dichiarata priva di effetti giuridici nel 2003, concedendo l’estradizione di Cesare Battisti.

 

 

 

 

NOTE PERSONALI

 

– Il potere giudiziario è quel potere che in quanto organo costituzionale permette in via definitiva e autonoma di risolvere una controversia di natura civile, penale e amministrativa (secondo le diverse giurisdizioni) applicando la legge; nel rispetto del contraddittorio delle parti, trasparenza del procedimento e motivazione della decisione, da parte di un giudice terzo.

 

Questo procedimento si svolge in diversi uffici a seconda il grado di giudizio, dove il cittadino viene giudicato dai relativi giudici con la possibilità di impugnare le eventuali sentenze.

 

Evidentemente quel genio di Mitterrand aveva un’idea tutta sua personale della giustizia e quindi se ne fregava delle decisioni del potere giudiziario italiano che rappresenta un organo costituzionale. ll “grande Mitterrand” come tutt i prepotenti interpretava la giustizia a modo suo interferendo con le decisioni di uno Stato sovrano e cioè l’Italia!

Questa era la Francia in quegli anni.

 

Ma chi era Mitterrand?

 

Personalmente mi è sempre stato sui coglioni,solo a guardarlo,scostante,freddo,non comunicativo ,superiore a tutti…

Come tutti sanno è stato presidente della Repubblica francese dal 21 maggio 1981 al 17 maggio 1988 e poi rieletto in un secondo mandato.

Tra il 1935 e il 1936 milita con i volontari nazionali del tenente colonnello Francois de La Rocque.

Fra il 1937 e il 1939 svolge il servizio militare nella fanteria coloniale,nel 1939 all’inizio della Seconda guerra mondiale è nominato sergente e viene inviato sulla linea Maginot.

Una voce diffusa lo vuole arruolato nella Cagoule,la milizia di estrema destra filo-fascista.

Lavora per la nuova forma di Stato che ha sede a Vichy,da gennaio ad aprile 1942 presso la Legion francaise des combattants et des volontaires de la revolution nationale.

Nel dicembre 1942 Mitterrand scrive nel giornale  ufficiale di Vichy France,revue de l’Etat noveau:

 

« Se la Francia non vuole morire in questa melma, gli ultimi francesi degni di questo nome devono dichiarare una guerra senza quartiere a tutti quanti, all’interno come all’esterno, si preparano ad aprirne le dighe: ebrei, massoni, comunisti… sempre gli stessi e tutti gollisti. »

 

Successivamente entra a far parte della Resistenza francese,conservando le sue mansioni presso l’amministrazione di Vichy. Una volta eletto presidente della Repubblica,ogni anno e fino al 1992,Mitterrand deporrà una corona di fiori sulla tomba del maresciallo Petain.

Nella primavera del 1943 è decorato dell’ordine della Francisque,una distinzione onorifica del regime di Vichy.

Nel 1959 chiede la tessera del Parti socialiste autonome (PSA).

 

 

Politica estera: posizione nella guerra del Ruanda

 

Mitterrand venne aspramente criticato per la collaborazione, soprattutto commerciale ed economica, con i vertici regime degli Hutu in Ruanda, segregazionista nei confronti dei Tutsi, prima della guerra civile ruandese che portò al loro genocidio. La famiglia di Mitterrand aveva inoltre interessi d’affari in Africa, non solo in Ruanda (il figlio venne arrestato negli anni 2000 per traffico d’armi con l’Angola). Il giornalista Philip Gourevitch nel suo libro The Reversals of War attribuì a Mitterrand l’infelice frase «In questi Paesi un genocidio non è troppo importante». La frase, che potrebbe anche solo fotografare un dato di fatto, in senso critico (cioè sottolineare il colpevole disinteresse dei paesi ricchi per l’Africa),  contrasterebbe comunque molto con le dichiarazioni pubbliche e il fatto che, anche secondo osservatori neutrali come Nelson Mandela, la Francia si impegnò almeno apparentemente ad evitare il genocidio, mentre secondo altri ne fu complice, per non aver interrotto i rifornimenti di armi.

 

 

Asilo politico concesso a terroristi

 

Un’altra critica riguarda la cosiddetta dottrina Mitterrand, che prevedeva l’asilo politico ai terroristi e guerriglieri rivoluzionari di altri paesi, se avessero accettato di deporre le armi. Di questa disposizione usufruirono molti brigatisti rossi e terroristi di sinistra italiani. Mitterrand propose questa “dottrina” con lo scopo di indurre i terroristi a smettere con la violenza, e allo stesso tempo evitare che innocenti fossero perseguiti per le loro idee politiche radicali, mascherando l’accanimento giuridico sotto il generico reato di “terrorismo”. Mitterrand affermò anche che gli «autori di crimini inaccettabili» potessero essere estradati, ma solo se il sistema legale del paese che lo richiedeva fosse ritenuto adatto e rispettoso dei diritti, secondo il metro di giudizio francese  (ovvero il suo personale!! Cose da pazzi!!)

 

 

Governo di Vichy

 

Con Governo di Vichy, Regime di Vichy, Repubblica di Vichy, e ufficialmente Stato Francese (État Français), si indica comunemente lo stato che governò la parte meridionale della Francia dopo l’invasione tedesca nella Seconda guerra mondiale (1940-1944), con l’eccezione della zona di Mentone, occupata dall’Italia, e della costa atlantica, governata dalle autorità tedesche. Mantenne la sua neutralità nel corso della seconda guerra mondiale.

 

 

Il nome di Stato francese era contrapposto a quello di Repubblica Francese, ovvero la Terza Repubblica estintasi con l’armistizio del 1940. Ufficialmente indipendente, in realtà era uno stato satellite del Terzo Reich. Il nome ufficiale dello Stato è ormai decaduto dall’uso comune; nel dopoguerra si è diffusa la definizione “regime di Vichy” o “Francia di Vichy“. Seguì la Terza Repubblica (Troisième République) e precedette il Governo provvisorio della Repubblica francese (GPRF – Gouvernement provisoire de la République française).

 

Petain instaurò in breve un regime appoggiato da movimenti fascisti,nazionalisti,monarchici ed antisemiti presenti in francia.

Il 24 ottobre 1940 Petain ufficializzò la sua collaborazione con i tedeschi incontrandosi e stringendo la mano ad Adolf Hitler a Montoire-sur-le-Loir.

Il governo Vichy divenne quasi un vassallo della germania nazzista

 

 

 

 

Quindi:

 

 

Mitterrand ex fascista

convertito “socialista”

– rifiuta la consegna dei terrororisti rossi all’Italia

– Italia democratica,dove i terroristi sono stati giudicati da una magistratura indipendente e organo costituzionale

– Mitterrand “santificato” in patria

– e perchè?

– perchè il sistema legale dell’Italia non era ritenuto rispettoso dei dirittisecondo il metro di giudizio francese” !!!!! (ovvero il suo personale!)

Ma vai a  C …… Mitterrand !!!!!!

 

(p.s: e così farà quella testa di c di Lula , un altro ”grande uomo” ma,anche lui,  finito nella merda,rincorso dalla magistratura,come ben sappiamo! Anche lui ci ha sempre negato l’estradizione di Battisti,nonostante condannato a più ergastoli dalla magistratura italiana. Che dovremmo fare ad un uomo di m così ???).

 

 

 

                     Diritto all’abitazione

 

 

Il diritto all’abitazione (conosciuto anche come “diritto alla casa” oppure “diritto all’alloggio“) è il diritto economico, sociale e culturale ad un adeguato alloggio e riparo. È presente in molte costituzioni nazionali, nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e nella Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali art. 31, uno dei primi documenti a farne menzione esplicita, nel Trattato di Lisbona art. 34.3.

 

 

 

 

Definizione

 

 

Il diritto all’abitazione viene riconosciuto in una serie di trattati internazionali sui diritti umani: l’articolo 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e l’articolo 11 della Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ICESCR) riconoscono il diritto alla casa come parte del diritto ad un adeguato standard di vita.

 

Nel diritto internazionale dei diritti umani, il diritto all’abitazione è considerato un diritto indipendente; infatti il Commento Generale n.4/1991 sullo “adeguato alloggio” approvato dal Comitato delle Nazioni Unite sui diritti economici, sociali e culturali fornisce un’interpretazione autorevole in termini legali e ai sensi del diritto internazionale.

 

I Principi di Yogyakarta sull’applicazione del diritto internazionale dei diritti umani in materia di orientamento sessuale ed identità di genere afferma che “ognuno ha il diritto ad un alloggio adeguato, compresa la protezione dallo sfratto, senza discriminazioni e che gli Stati membri devono prendere tutte le necessarie misure legislative, amministrative e di altro tipo per garantire la sicurezza del possesso e per l’accesso a prezzi convenienti per case abitabili, accessibili, culturalmente appropriate e sicure, comprese i ripari ed altri alloggi di emergenza, senza discriminazioni derivanti dall’orientamento sessuale, identità di genere o dallo status materiale o familiare; adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi e altre misure per vietare l’esecuzione di sfratti che non siano conformi agli obblighi internazionali sui diritti umani e garantire che i rimedi legali idonei siano adeguati, efficaci e disponibili per colui che ritenga che il diritto alla protezione contro gli sfratti forzati è stato violato o è sotto la minaccia di violazione, compreso il diritto di reinsediamento, che include il diritto ad una alternativa di migliore o uguale qualità e ad un alloggio adeguato, senza discriminazioni.

Il diritto alla casa è altresì sancito anche dall’articolo 28 della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, dall’articolo 16 della Carta sociale europea (articolo 31 della Carta sociale europea riveduta) e nella Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli.

 

Secondo il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti economici, sociali e culturali, gli aspetti del diritto alla casa includono:

 

– la sicurezza legale del possesso;

– la disponibilità di servizi, materiali, strutture e infrastrutture;

–  l’accessibilità;

–  l’abitabilità;

–  l’adeguatezza della posizione.

 

Come obiettivo politico, il diritto alla casa è stato dichiarato nel celebre discorso del 1944 di Franklin Delano Roosevelt sul Second Bill of Rights, ed è sostenuto da varie associazioni di cittadini.

 

La disciplina francese e tedesca della locazione abitativa costruiscono dagli anni ’80 un modello di locazione a tempo indeterminato con recesso del locatore solo per giusta causa, in cui il diritto all’abitazione è trattato come un diritto soggettivo perfetto, essendo il locatario destinato a essere maggiormente tutelato quale parte contrattuale debole rispetto al locatore.

 

 

In Italia

 

 

Nella Costituzione italiana il diritto all’abitazione è richiamato all’art. 47 e in ripetute sentenze della Consulta:

 

<<è doveroso da parte della collettività intera impedire che delle persone possano rimanere prive di abitazione>> (n. 49/1987);

<<Il diritto all’abitazione rientra infatti, fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione>> (Corte cost., sent. n. 217 del 1988.);

<<il diritto a una abitazione dignitosa rientra, innegabilmente, fra i diritti fondamentali della persona>>(Corte cost. sent. n. 119 del 24 marzo 1999);

<<Creare le condizioni minime di uno Stato sociale, concorrere a garantire al maggior numero di cittadini possibile un fondamentale diritto sociale, quale quello all’abitazione, contribuire a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l’immagine universale della dignità umana, sono compiti cui lo Stato non può abdicare in nessun caso>> (Corte cost. sent. n. 217 del 25 febbraio 1988);

<<indubbiamente l’abitazione costituisce, per la sua fondamentale importanza nella vita dell’individuo, un bene primario che deve essere adeguatamente e concretamente tutelato dalla legge>> (sentenza n. 252 del 1983)

Con sentenze 310/03 e 155/04 il blocco degli sfratti è dichiarato giustificato solo in quanto di carattere transitorio e per <<esigenze di approntamento delle misure atte ad incrementare la disponibilità di edilizia abitativa per i meno abbienti in situazioni di particolari difficoltà>>, senza che esso possa tradursi in una eccessiva compressione dei diritti del proprietario, interamente onerato dei costi relativi alla soddisfazione di tale diritto.

 

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Dichiarazione universale dei diritti umani

 

La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo è un documento sui diritti individuali, firmato a Parigi il 10 dicembre 1948, la cui redazione fu promossa dalle Nazioni Unite perché avesse applicazione in tutti gli stati membri.

 

 

Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino

 

La Dichiarazione dei Diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 (Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen) è un testo giuridico elaborato nel corso della rivoluzione francese, contenente una solenne elencazione di diritti fondamentali dell’individuo e del cittadino.

 

È stata emanata il mercoledì 26 agosto del 1789, basandosi sulla Dichiarazione d’indipendenza americana. Tale documento ha ispirato numerose carte costituzionali e il suo contenuto ha rappresentato uno dei più alti riconoscimenti della libertà e dignità umana.

 

 

Origine

 

Dopo il successo della rivoluzione francese l’Assemblea nazionale costituente decise di assegnare a una speciale Commissione di cinque membri il compito di stilare una Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino da inserire nella futura costituzione, nell’ottica del passaggio dalla monarchia assoluta dell’ancien régime a una monarchia costituzionale.

 

Basato sul testo proposto dal marchese de La Fayette, il progetto della Dichiarazione venne discusso in Assemblea dal giovedì 20 al mercoledì 26 agosto e, nella redazione definitiva, fu accettato dal re Luigi XVI (fu costretto) il lunedì del 5 ottobre dello stesso anno per essere inserito come preambolo nella Carta costituzionale del 1791.

 

L’impatto di questa elencazione di principi fu innovatore e rivoluzionario allo stesso tempo. Sei settimane dopo la presa della Bastiglia e sole tre settimane dopo l’abolizione del feudalesimo, la Dichiarazione attuò uno sconvolgimento radicale della società come mai era avvenuto nei secoli precedenti.

 

La Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino d’altro canto non fu un episodio casuale e gran parte del contenuto della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino è confluito a sua volta nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo adottata dalle Nazioni Unite venerdì 10 dicembre 1948.

 

 

Unione mondiale per la pace e i diritti fondamentali dell’uomo e dei popoli

 

 

L’Unione mondiale per la pace e i diritti fondamentali dell’uomo e dei popoli (abbreviata in UNIPAX) è un’organizzazione non governativa (ONG), apartitica, aconfessionale ed estranea ad interessi economici di parte, che opera a livello nazionale ed internazionale. UNIPAX è associata al Dipartimento dell’informazione pubblica delle Nazioni Unite dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) ed è attivamente impegnata nella diffusione e promozione di iniziative che riguardano le sue organizzazioni, Agenzie ed Istituti, nonché altre iniziative del Consiglio d’Europa, dell’Unione europea e delle sue istituzioni.

 

I servizi informativi e partecipativi di UNIPAX sono rivolti a tutti coloro che vogliono essere operatori di pace e costruttori di un nuovo umanesimo per il rispetto dei diritti umani e dei popoli in tutto il pianeta, contro ogni violenza ed ogni sopraffazione, per la giustizia e la pace e per favorire l’aggregazione ed il coordinamento a livello nazionale ed internazionale di energie e di progetti che promuovano la qualità della vita e l’interculturalismo per una armonica e solidale integrazione fra le varie etnie in tutto il mondo.

 

 

 

Diritto di asilo

 

Il diritto di asilo (identificato spesso anche con il concetto di asilo politico) è un’antica nozione giuridica, in base alla quale una persona perseguitata nel suo paese d’origine può essere protetta da un’altra autorità sovrana, un paese straniero, o un santuario religioso (come nel medioevo).

 

Questo diritto ha le sue radici in una lunga tradizione occidentale, anche se era stato già riconosciuto da Egiziani, Greci, Romani ed Ebrei. Tutti gli stati, in qualsiasi epoca, hanno offerto protezione e immunità a stranieri perseguitati.

 

Convenzione ONU relativa allo status dei rifugiati (Ginevra, 1951)

 

La Convenzione di Ginevra del 1951 e il Protocollo del 1967 sono alla base del diritto internazionale del rifugiato. Secondo la Convenzione, un rifugiato è un individuo che:

 

– ha fondato motivo di temere la persecuzione a motivo della sua:

discendenza,

religione,

nazionalità,

appartenenza a un particolare gruppo sociale,

opinione politica;

 

– si trova al di fuori del suo paese d’origine e:

  1. a) non può o non vuole avvalersi della protezione di quel paese,
  2. b) non può o non vuole ritornarvi, per timore di essere perseguitato.

 

Convenzione OUA sui rifugiati (Addis Abeba, 1969)

 

È la “Convenzione che disciplina determinati aspetti del problema dei rifugiati in Africa” adottata nel 1969 dall’Organizzazione dell’Unità Africana (OUA) che, riconoscendo la Convenzione ONU del 1951 come “lo strumento fondamentale e universale relativo allo status dei rifugiati” e facendone propria la definizione di rifugiato, amplia la definizione stessa e racchiude altre disposizioni non esplicitamente contenute nella Convenzione di Ginevra.

 

 

Dichiarazione di Cartagena (Cartagena, 1984)

 

La dichiarazione di Cartagena (Colombia) sui rifugiati fu elaborata da rappresentanti di governo e intellettuali messicani e panamensi, in occasione di una crisi internazionale in America Latina, sulla traccia della Convenzione delle Nazioni Unite del 1951 e di cui estende la definizione di rifugiato a coloro i quali fuggono dal loro paese perché la loro vita, la loro sicurezza o la loro libertà è minacciata da violenze generalizzate, un’aggressione straniera, un conflitto interno, massicce violazioni dei diritti umani o altre gravi turbative dell’ordine pubblico.

 

Non giuridicamente vincolante, la Dichiarazione di Cartagena è stata in più occasioni sostenuta dall’Assemblea Generale dell’Organizzazione degli Stati Americani. La maggior parte dei paesi centro e sud-americani, aderenti alla Convenzione ONU del 1951 e/o al Protocollo aggiuntivo, hanno applicato tale definizione di rifugiato più estensiva, alcuni paesi addirittura recependola nelle legislazioni nazionali.

 

 

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Roma, 1950)

 

La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) è un trattato internazionale redatto dal Consiglio d’Europa. Il documento è stato elaborato in due lingue, francese e inglese, i cui due testi fanno egualmente fede. Ha istituito la Corte Europea dei diritti dell’uomo.

 

La Convenzione è stata firmata a Roma il 4 novembre 1950 ed è entrata in vigore il 3 settembre 1953. È stata ratificata (o vi è stata l’adesione) da parte di tutti i 47 Stati membri (al 22 giugno 2007) del Consiglio d’Europa. La CEDU è stata poi integrata e modificata da 14 Protocolli aggiuntivi.

 

 

Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (New York, 1984) 

 

La Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (in inglese, United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) è uno strumento internazionale per la difesa dei diritti umani, sotto la supervisione dell’ONU.

 

 

 

   NOTE  SPECIFICHE SU QUANTO SOPRA DETTO

 

 

VIOLENZA SULLA DONNA

 

La convenzione di cui abbiamo parlato sopra,è attualmente rispettata?

 

La violenza contro le donne è la violenza perpetrata contro le donne basata sul genere, ed è ritenuta una violazione dei diritti umani.

Termine usato molto spesso per definire la violenza contro le donne è violenza di genere. La violenza di genere riguarda donne e bambine, ma coinvolge anche minorenni come ad esempio nel caso della violenza assistita. Questa terminologia è largamente usata sia a livello istituzionale che da persone e associazioni di donne che operano nel settore.

 

Varie forme di violenza di genere

 

violenza domestica

esercitata soprattutto nell’ambito familiare o nella cerchia di conoscenti

maltrattamenti fisici e psicologici

– atteggiamenti persecutori

– abusi sessuali

– delitti d’onore

– uxoricidi

– incesto

– stupro

– ricatti sessuali

“stupri correttivi” vengono praticati in particolare verso le lesbiche

– matrimoni coatti di ragazze giovani

– matrimoni riparatori

– schiavitù sessuale

– prostituzione forzata

– tratta

– fasciature del piede

– uso dell’acido per sfigurare

– stupro di guerra ed etnico

– femminicidio

aborto selettivo come in India e Cina,dove le donne vengono indotte a partorire solo figli maschi,perchè più riconosciuti e accettati socialmente

– uccisione sistematica di donne adulte (in alcuni paesi)

– aborto forzato

– sterilizzazione forzata

– contraccezione negata

– gravidanza forzata

– molestie verbali

– telefonate oscene

– esibizionismo

– pedinamenti

– donne avvicinate , toccate e baciate contro la loro volontà

– taharrush

“Il taharrush gamea è arrivato in Germania” titolava qualche giorno fa ‘Die Welt’, in merito alle aggressioni a Colonia. Un rapporto sulle violenze di Capodanno parla infatti di un modus operandi conosciuto come ‘taharrush gamea’ (in arabo, letteralmente, ‘molestia collettiva‘) segnalato a piazza Tahrir al Cairo, al momento della rivoluzione egiziana.

 

Si tratta di un tipo di molestia e violenza sessuale diffusa nei Paesi arabi e rivolta contro le donne, che avviene in occasione di grandi raduni o in mezzo alla folla, durante eventi di massa, come cortei di protesta, manifestazioni e concerti. Le violenze vanno dagli insulti, ai palpeggiamenti, ai pestaggi fino allo stupro.

 

– mutilazioni genitali femminili (MGF)

 

Le mutilazioni genitali femminili (MGF), sono pratiche tradizionali che vengono eseguite principalmente in 28 paesi dell’Africa sub-sahariana, per motivi non terapeutici. Tali pratiche ledono fortemente la salute psichica e fisica di bambine e donne che ne sono sottoposte.

 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha stimato che siano già state sottoposte alla pratica 130 milioni di donne nel mondo, e che 3 milioni di bambine siano a rischio ogni anno. Il 6 febbraio si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale contro l’infibulazione e le mutilazioni genitali femminili.

 

 

Questi sono animali,che dialogo si può avere con queste bestie?? Prima vanno rieducati in loco e poi,forse,fra 20 anni potranno anche venire in Europa!

Immaginiamo di avere fra i clandestini anche delle bestie del genere,li dobbiamo accogliere??

Renzino per favore,lascia perdere,pensa agli italiani che sono sdentati e non possono mangiare delle belle  bistecche alla fiorentina come te!!! Dai falla finita,cambia politica,diglielo al tuo lacchè Alfano che dia la casa piuttosto agli italiani e non li lasci dormire sotto i ponti o in macchina!

 

 

+ Circoncisione (o infibulazione al-sunna): è l’asportazione della punta della clitoride, con fuoriuscita di sette gocce di sangue simboliche;

+ Escissione del clitoride al-wasat: asportazione della clitoride e taglio totale o parziale delle piccole labbra;

+ Infibulazione (o circoncisione faraonica o sudanese): asportazione della clitoride, delle piccole labbra, di parte delle grandi labbra vaginali con cauterizzazione, cui segue la cucitura della vulva, lasciando aperto solo un foro per permettere la fuoriuscita dell’urina e del sangue mestruale;

+ Il quarto gruppo comprende una serie di interventi di varia natura sui genitali femminili.

 

Queste pratiche sono eseguite in età differenti a seconda della tradizione: per esempio in Somalia si praticano sulle bambine, in Uganda sulle adolescenti, mentre in Nigeria veniva praticato sulle neonate.

Tutte queste mutilazioni ledono gravemente sia la vita sessuale sia la salute delle donne, ed è a tutela di queste ultime che si adoperano i movimenti per l’emancipazione femminile, soprattutto in Africa.

Le mutilazioni genitali femminili hanno gravissime conseguenze sul piano psicofisico, sia immediate (con il rischio di emorragie a volte mortali, infezioni, shock), sia a lungo termine (cisti, difficoltà nei rapporti sessuali, rischio di morte nel parto sia per la madre sia per il nascituro).

 

 

 

Campagne politiche internazionali contro le MGF

 

Una campagna per l’abbandono delle mutilazioni genitali femminili è stata lanciata negli anni novanta dalla leader politica Emma Bonino, che, a fianco dell’organizzazione Non C’è Pace Senza Giustizia, ha organizzato eventi, iniziative e conferenze sull’argomento con politici europei e africani.

 

In Italia nel 2008 un’altra campagna per la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle mutilazioni genitali femminili è stata creata da Mara Carfagna tramite il Dipartimento per le pari opportunità.

 

Nel settembre 2009 anche Amnesty International ha dato vita a una campagna europea contro le fgm denominata End Fgm

 

Nel 2010 è stata rilanciata da Emma Bonino, Radicali Italiani e Non C’è Pace Senza Giustizia, la campagna contro le mutilazioni genitali femminili. In tutto il mondo, grazie alla loro iniziativa, sono state raccolte firme per un appello di messa al bando di questa pratica da presentare all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite o almeno per una moratoria.

 

Il 20 dicembre 2012 l‘Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato la risoluzione sulla messa al bando universale delle mutilazioni genitali femminili. La risoluzione, depositata dal gruppo dei Paesi africani, è stata in seguito sponsorizzata dai due terzi degli stati membri delle Nazioni Unite.

 

Il 5 febbraio 2013, Plan Italia e Nosotras hanno lanciato la petizione “Stop alle Mutilazioni Genitali“ con lo scopo di chiedere al Futuro Governo Italiano di impegnarsi a porre fine alle Mutilazioni Genitali Femminili in Italia e nei Paesi dove ancora viene praticata.

 

Il 1º giugno 2015 l’allora presidente nigeriano Goodluck Jonathan ha firmato un disegno di legge che istituisce il reato di mutilazione genitale femminile. La pena massima prevista è di quattro anni di carcere con una multa pari a 900 Euro.

(sai che paura avranno queste bestie!)

 

 

 

Bangladesh

è un paese patriarcale ,le donne da bambine sono proprietà del padre,quindi del marito,infine,da anziane,dei figli.

 

In Italia

I primi Centri antiviolenza sono nati solo alla fine degli anni novanta ad opera di associazioni di donne provenienti dal movimento delle donne, tra cui la Casa delle donne per non subire violenza di Bologna e la Casa delle donne maltrattate di Milano. Ad oggi sono varie le organizzazioni che lavorano sui vari tipi di violenza di genere. I Centri antiviolenza in Italia si sono riuniti nella Rete nazionale dei Centri antiviolenza e delle Case delle donne. Nel 2008 è nata una federazione nazionale che riunisce 65 Centri antiviolenza in tutta Italia dal nome “D.i.Re: Donne in Rete contro la violenza alle donne“. D.i.Re fa parte dell’organizzazione europea WAVE, network Europeo dei Centri antiviolenza che raccoglie oltre 5.000 associazioni di donne.

 

 

8 Risposte a “DIRITTI UMANI”

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