I blog di Alessioempoli

Data 22 maggio 2021

DDL ZAN

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DDL  ZAN

 

Art. 1

a) per sesso si intende il sesso biologico o anagrafico; (DDL ZAN)

 

NOTA a integrazione e correzione
Sesso biologico

# caratteri sessuali primari nell’uomo
testicoli

# caratteri sessuali primari nella donna
ovaie
# caratteri sessuali secondari maschili
crescita dei peli, barba, voce, allargamento delle spalle, rafforzamento dei muscoli, ingrandimento del pene, testicoli, pomo d’Adamo ,ecc.

# caratteri sessuali secondari femminili
crescita dei peli sul pube, leggera peluria sul corpo, seno, allargamento del bacino, mestruazioni, voce,distribuzione del grasso ecc.

# determinazione del sesso
può essere determinato dal patrimonio cromosomico, femmina (XX), maschio (XY),

# Ermafroditismo
quando gli individui presentano contemporaneamente gonadi maschili e femminili oppure una sola gonade in grado di produrre sia spermi sia uova (ovotestis)
Sesso anagrafico
è quello di una persona registrata anagraficamente secondo un sesso,comunemente maschio-femmina,

 

 

b) per genere si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia

conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso; (DDL ZAN)

 

NOTA  a integrazione e correzione

Il genere (in inglese gender), in sociologia, è l’appartenenza all’uno o all’altro sesso, non in base alle differenze di natura biologica o fisica, ma su componenti di natura sociale, culturale e comportamentale, quindi l’appartenenza a uno dei due sessi dal punto di vista culturale e non biologico.

Che cosa vuol dire?

Vuole semplicemente dire che,se sei UOMO da un punto di vista biologico,non ha nessuna importanza da un punto di vista pratico,così come se sei DONNA (biologica), quello che conta è come ti senti,se sei UOMO (biologico),ma ti senti donna e ne assumi tutti gli atteggiamenti ,come se sei DONNA (biologica) e assumi gli atteggiamenti e comportamenti da maschio,va bene così.

Questa realtà non può e non deve disturbare nessuno più di tanto,te ne devi fare una ragione,ognuno è libero di “sentirsi” come meglio crede, ormai la maggior parte delle persone accettano questo (purchè tu non sia aggressivo e pericoloso verso qualcuno).

Ma dietro a tutto questo c’è un TRANELLO (dei tanti) non detto e che trae in inganno tutte le persone in buona fede. Ti faccio solo un esempio, sei maschio biologico ma  ti senti donna e per questo vorresti andare nei gabinetti delle donne. Questo ,ovviamente è intollerabile,truffaldino,inammissibile.

 

c) per orientamento sessuale si intende l’attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi;

 

NOTA  a integrazione e correzione

– ci pare una cosa del tutto ovvia

 

d) per identità di genere si intende l’identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dal l’aver concluso un percorso di transizione.

 

NOTA  a integrazione e correzione

Che cosa vuol dire?

Ti faccio un esempio: sei nata Donna (biologica),ma ti senti Uomo (nella mente) quindi assumi sempre atteggiamenti e comportamenti maschili. Queste persone spesso,ma non sempre,vogliono cambiare sesso e quindi iniziano un persorso fatto di chirurgia, ormoni ed altro,che col tempo le porterà ad assumere verosimilmente dei caratteri molto simili a quelli del sesso in cui vorrebbero trasformarsi ,l’Uomo in Donna e viceversa. Questo percorso è detto di “transizione” e si indica con le lettere MtF (da Maschio a femmina) ed FtM (da femmina a maschio.

Queste persone non fanno del male a nessuno,quindi sono libere di trasformarsi in ciò che vogliono,magari possono anche farsi le dita palmate in modo da assomigliare ad una nana! Contente loro!

Quello che non potrebbero fare, sarebbe andare a nuotare nei laghetti pubblici della città,appunto perchè si sentono nane!

 

ATTENZIONE

UOMO (essere umano)

– Sei un UOMO biologico ma ti senti donna o una DONNA biologica,ma ti senti uomo,

– il Corpo come sai è MATERIA,

– ma secondo te,la materia può avere la capacità di “sentirsi Uomo o Donna?”

– non ci sono dubbi che la materia non può “sentire” NIENTE” anche se è la materia del corpo umano,perchè non differisce in niente rispetto a tutti gli altri tipi di materia: cani,gatti, serpenti,leoni,piante,ecc.

– ma allora come fa la materia Uomo a sentirsi uomo o la materia  Donna a sentirsi donna?

– non c’è dubbio che il “sentire” è una attività cerebrale, il cuore,il fegato,i reni ecc. non possono sentire nulla,non c’è dubbio.

– ma siamo sicuri che anche il CERVELLO sia in grado di “sentire”?

– ebbene,purtroppo,forse,devo darti subito una delusione e cioè che il nostro CERVELLO non è in grado di “sentire NIENTE”.

Non ci credi? La spiegazione la puoi trovare facilmente leggendo uno dei miei Blog precedenti,in cui credo di essere stato molto chiaro. Adesso,ovviamente,questo non è il luogo dove ripetere tale spiegazione,in quanto sarebbe un discorso un po’ troppo lungo (quindi ti rimando al Blog citato).

In questa sede,mi interessa mostrarti solo le conclusioni di tale dimostrazione e che sono le seguenti:

l’ESSERE UMANO (Uomo o Donna che sia) è formato da 2 componenti: il CORPO  e la MENTE.

– Queste due componenti,convivono,ma sono nettamente diverse perchè il CERVELLO appartiene al CONTINGENTE (vuol dire che è così,ma potrebbe anche essere diverso o non esistere)

– La MENTE appartiene alla METAFISICA (che vuol dire “al di là della fisica” ,cioè al di là del Corpo)

– il CORPO si può tagliare,cucire,strappare,segare ecc.

– la MENTE è inafferrabile,si trova nel nostro corpo,ma non sappiamo dove sia,come sia fatta,quali caratteristiche abbia ecc.

La MENTE inoltre,ha un’altra caratteristica importante ed esclusiva: è la sede dei SENTIMENTI ,la MATERIA,ovvero il CORPO,NON può essere la sede dei sentimenti per i motivi che ho ampiamente illustrato in un altro mio Blog (a cui ti rimando)

– ebbene,se sei convinto di quello che ti ho detto,la realtà è questa: quando nasciamo,abbiamo in noi 2 realtà,il CORPO e la MENTE,

1) quando nasciamo,ci sono due possibilità fondamentali (normalmte) che riguardano quasi tutte le persone e cioè che il tuo corpo può essere biologicamente parlando UOMO o DONNA, (un caso particolare è rappresentato dagli Ermafroditi,di cui adesso non ho tempo di parlare),

2) per quanto riguarda la MENTE,a sua volta ha 2 possibilità: o riconosce il suo corpo MASCHILE  o FEMMINILE  e quindi “si sente Maschio o Femmina” creando così un’unica realtà funzionale che è appunto quella del Maschio o della Femmina,oppure se così non è si viene a creare un DUALISMO non corrispondente ai fatti:

–  un Maschio biologico che si sente Femmina, oppure

– una Femmina biologica che si sente Maschio,

Capisci bene che esiste una dissociazione totale fra le due realtà: CORPO e SENTIMENTI! Questo è certo.

3) ma a questo punto nasce spontanea una domanda:

– chi ha ragione,per così dire, il CORPO o la MENTE?

– se un corpo è biologicamente Maschio,nessuno può negare questa realtà e così pure per una  Femmina,biologicamente tale,

– ma allora nasce spontanea una domanda: dov’è la NON-Corrispondenza fra  Corpo e Sentimenti?

– ho già detto che un corpo biologicamente Maschio non può essere assolutamente contestabile,non si può “dire” al corpo maschio che è il frutto di un errore della natura, il corpo maschio è così perchè appunto è stato creato così dalla Natura,

– ma che cosa si può dire della MENTE ovvero dei SENTIMENTI che NON corrispondono al Corpo Maschio o Femmina?

– chiunque abbia un minimo di intelligenza,non può non capire che fra MENTE e CORPO ,purtroppo,nell’esempio che ho riportato sopra,esiste una netta DISSOCIAZIONE!

– ma attenzione,anche la MENTE è nata così: cioè può ” sentirsi MASCHIO”  in un corpo femminile o FEMMINA in un corpo maschiele,

– a questo punto possiamo farci una sola domanda: chi ha ragione? La MENTE o il CORPO?

 

 

DISTURBO MENTALE

In psicologia e psichiatria un disturbo psichico o mentale (in inglese: mental disorder) è una condizione patologica che colpisce la sfera comportamentale, relazionale, cognitiva o affettiva di una persona in modo disadattativo, vale a dire sufficientemente forte da rendere problematica la sua integrazione socio-lavorativa e/o causargli una sofferenza personale soggettiva.

Quando il disagio diventa particolarmente importante, disadattativo, durevole o invalidante si parla spesso di malattia mentale. Le malattie mentali sono dunque alterazioni psicologiche e/o comportamentali relative alla personalità dell’individuo che causano pericolo o disabilità e non fanno parte del normale sviluppo psichico della persona. Lo studio e la cura delle malattie mentali rientra nel campo di studi della psicologia e della psichiatria.

 

CONCLUSIONE

E’ evidente che,in base a quanto detto sopra in modo molto chiaro, un disturbo psichico che non riconosce il suo corpo biologicamente Maschio o Femmina,e che di conseguenza ti porta ad agire in contraddizione evidente con ciò che dovrebbe fare un Maschio o una Femmina, non si tratta di una “variante” dell’essere Uomo o Donna,ma più semplicemente di una grave PATOLOGIA  MENTALE,che andrebbe correttamente curata in modo adeguato,anzichè cercare di modificare arbitrariamente,a proprio uso e consumo, molti aspetti del comportamento sociale che sarebbero fuorvianti  e altamente nocivi per tutta la società , come al contrario,false dottrine sociologiche,ti vorrebbero far credere, come la teoria gender.

 

DDL ZANCodice Penale

Art.2

sono aggiunte le seguenti parole:

propaganda di ideee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico,istigazione a delinquere e atti discriminatori e violenti per motivi razziali ,etnici,religiosi o fondati sul sesso,sul genere,sull’orientamento sessuale

Art.3

come sopra

Art.4

sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti.

Art.5

indicazioni sull’entità della pena

Art.6

come l’Art.2

Art.7

istituzione della giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia ,la transfobia ecc…

Art.8

prevenzione e contrasto delle discriminazioni per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere

Art.9

reati commessi per motivi fondati sull’orientamento sessuale ,sull’identità di genere della vittima

Art.10

statistiche sulle discriminazioni e sulla violenza

 

 

CONCLUSIONE

 

### Come vedi,da un punto di vista penale non c’è nulla di nuovo sotto i ponti,le discriminazioni per qualunque motivo,NON devono esistere e se presenti devono essere punite in modo adeguato.

Queste condanne esistevano già,non serviva tanto clamore.

### la parte più importante,non corretta,fumosa,non ben chiarita,soggeta ad equivoci di ogni tipo,falsa ed a tornaconto di una ben precisa parte politica,è rappresentata dall’Art.1,su cui mi sono soffermato ampiamente.

 

SIA BEN CHIARO ALLA LEGGE ZAN CHE NESSUNO PUO’ REPRIMERE LA LIBERTA’ DI PENSIERO

 

Libertà di manifestazione del pensiero

Attenzione, la legge ZAN può e deve punire le aggressioni alle persone,chiunque esse siano,ma come ho detto,queste leggi esistevano già. Quello che non può fare la Legge ZAN,è limitare la libertà di pensiero pacifico e di espressione,qualunque siano,,noi non vogliamo essere nella Russia di Putin.

La libertà di manifestazione del pensiero o libertà di coscienza è un diritto fondante riconosciuto negli ordinamenti democratici di tipo occidentale. Da un punto di vista filosofico le radici di questa libertà sono da ricercare nell’antico stoicismo greco e romano, dove la coscienza è parente stretta dell’idea stoica di un potere di scelta morale.

 

Fondamenti nelle Costituzioni

Questa libertà è riconosciuta da tutte le moderne costituzioni. Ad essa sono inoltre dedicati due articoli della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948:

 

# Art. 19: Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere

Una definizione della libertà di manifestazione del pensiero è inclusa nel primo comma dell’art. 5 della Costituzione della Repubblica federale di Germania del 1949:

# “Ognuno ha diritto di esprimere e diffondere liberamente le sue opinioni con parole, scritti e immagini, e di informarsi senza impedimento da fonti accessibili a tutti. Sono garantite la libertà di stampa e d’informazione mediante la radio e il cinematografo. Non si può stabilire alcuna censura.”.

La libertà di espressione è sancita anche dall’art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ratificata dall’Italia con l. 4 agosto 1955, n. 848:

#  Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.

#  La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.

La violazione del citato art. 10 della Convenzione europea legittima il cittadino a proporre ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo, per ottenere il ristoro dei danni subiti, anche morali, purché siano esauriti tutti i possibili rimedi giurisdizionali interni.

 

L’art. 21 della Costituzione della Repubblica italiana

La Costituzione italiana del 1948 supera la ristretta visione fornita un secolo prima dallo Statuto Albertino, che all’art. 28 prevedeva che La Stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi. Durante il periodo fascista queste leggi dello Stato diventeranno delle censure, tipiche dei regimi totalitari.

Nella Costituzione (all’articolo 21) invece si stabilisce che il diritto di manifestare il pensiero in ogni forma è libero, tranne nei casi di reati (ingiuria, calunnia, diffamazione, vilipendio, istigazione a delinquere, ecc.) e nel caso di oltraggio al “buon costume” (es. i cosiddetti atti osceni). Questi concetti cambiano spesso, dipendendo dalla situazione specifica e dalla morale corrente. Non sono applicabili per opere d’arte e scientifiche, le quali sono libere a norma dell’articolo 33. L’art. 21 della Costituzione recita:

 

# Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

# La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

# Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.

# In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo di ogni effetto.

# La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

# Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Mentre l’art. 33, comma 1, afferma che: «L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento».

 

La Corte di cassazione italiana ha recentemente stabilito una serie di requisiti affinché una manifestazione del pensiero possa essere considerata rientrante nel diritto di critica e di cronaca:

veridicità (non è possibile accusare una persona sulla base di notizie false)

continenza

interesse pubblico

Se si tratta di fatti personali, anche se veri e continenti, non dovrebbero essere pubblicati. Al riguardo operano i limiti previsti dai reati di diffamazione e ingiuria. In generale costituiscono un evidente limite al diritto di cronaca anche l‘onorabilità e la dignità della persona. Tutto ciò è diventato sempre più vero dopo la legge sulla privacy del 1996. Chi è coinvolto in procedimenti giudiziari non potrebbe essere fotografato in un momento in cui è sottoposto a carcerazione. Allo stesso modo il nome e le immagini di minori sono oscurati dal 1996, salvo autorizzazione esplicita del genitore o del tutore del minore.

 

Diritti e libertà

L’interpretazione dell’art. 21 dà luogo ai seguenti principi:

 

# i soggetti titolari del diritto sono “tutti“, cioè sia cittadini che stranieri, sia come singoli che in forma collettiva, poiché necessaria a dar corpo e voce ai movimenti di opinione concernenti interessi superindividuali.

# i membri del Parlamento godono di una forma ampliata della libertà in esame; l’art. 68 c. 1 Cost. stabilisce che essi non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni (istituto dell’insindacabilità).

# il diritto include la manifestazione di opinioni in qualunque forma e senza limitazioni, salvo che si pregiudichino dei valori costituzionali.

# diritto “negativo“: è previsto il diritto a non manifestare pensieri e opinioni contro la propria volontà; i limiti a tale libertà negativa sussistono in caso essi si rendano necessari per garantire l’ordine pubblico.

# libertà di informare, o libertà “attiva” di informazione, è il principio che esamina e garantisce la diffusione di informazioni e opinioni, e che include al suo interno:

# diritto di cronaca (narrazione dei fatti): principio senza il quale non sarebbe possibile la pubblicazione di notizie attraverso qualsiasi mezzo di distribuzione. Qualsivoglia atto volto ad offendere l’altrui reputazione, è perseguibile per il reato di diffamazione (art. 595 C.P.), a meno della presenza di tre principi “limite” a difesa dell’informatore: la verità oggettiva dei fatti, la continenza nel modo di raccontare i fatti e che ci sia un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti diffusi. Secondo l’art. 85 del Regolamento 2016/679 si riconosce che la tutela dei dati personali non può costituire un limite al diritto di cronaca.

# diritto di critica (giudizio dei fatti): anche in fase di valutazione dei fatti, persistono i limiti suddetti nel diritto di cronaca. È legittima nel caso in cui l’oggetto della critica sia un fatto vero.

# diritto di satira: poiché è una forma di espressione ironica e comica, la satira è svincolata dai limiti imposti a cronaca e critica, e pertanto non è continente per definizione. Tuttavia, la satira deve avere come oggetto di critica un personaggio pubblico e il messaggio trasmesso deve essere intrinsecamente capito dal pubblico fruitore.

# libertà di essere informati, o libertà “passiva” di informazione, non è esplicitata in Costituzione, ma è ravvisabile in diversi testi normativi come la Legge Mammì (legge del 6 agosto 1990, n. 223) e il “Regolamento per l’accesso al Servizio Radiotelevisivo Pubblico”, approvato dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nel 2001. Questo principio si basa sul concetto di pluralismo informativo, ovvero garantire una pluralità di punti di vista e opinioni: in ambito mediatico più soggetti possono accedere al sistema dei media, dunque produrre e diffondere i propri contenuti, più il panorama espresso dai mezzi di comunicazione di massa sarà pluralistico. In verità “la questione porta con sé implicazioni molto più complesse e contraddittorie di quanto la linearità del sillogismo che procede da un numero si soggetti ad un numero di contenuti possa  risolvere in quanto vi è sempre la possibilità che essi possano essere controllati da un numero ristretto di soggetti a monte, facendo decadere l’stanza pluralistica stessa.”. Le due declinazioni di questo concetto sono il pluralismo esterno, determinato dalla variegazione degli assetti proprietari dei mezzi di comunicazione, e interno, cioè riguardante l’accesso ai media stessi da parte della popolazione. A tutela di questo principio, entrano in gioco delle normative antitrust, introdotte dal Garante delle Comunicazioni.

# diritto di accesso ai documenti amministrativi: un importante caso del diritto ad essere informati. Nel corso degli anni il quadro normativo è diventato più trasparente riguardo alla pubblica amministrazione; in particolare si ricordano:

legge 241/90: chiunque abbia un interesse può richiedere di avere accesso ai documenti di un procedimento amministrativo che lo riguarda.

decreto legislativo 33/2013: si stabilisce il principio di trasparenza amministrativa, secondo cui chiunque ha diritto di accedere liberamente ai dati della pubblica amministrazione, senza controllo alcuno.

articolo 15 del Regolamento 2016/679: in riferimento ai propri dati personali, l’interessato ha il diritto di accedere a tutte le informazioni che lo riguardano personalmente.

per mezzo s’intende non solo il mezzo di espressione, ma anche le modalità di divulgazione del pensiero a un certo numero di destinatari; non è la disponibilità dei mezzi ad essere garantita, bensì la loro libertà di utilizzo.

la libertà di informare e la libertà di essere informati danno luogo al cosiddetto diritto all’informazione.

La libertà di pensiero è, tra l’altro, considerata come corollario dell’articolo 13 della Costituzione della Repubblica Italiana, che prevede l’inviolabilità della libertà personale tanto fisica quanto psichica. Tale libertà è, poi, fondamentale anche nella concezione dell’antico Stato liberale.

 

#  il buon costume, l’unico limite espressamente previsto dalla Costituzione per tutte le manifestazioni di pensiero (anche quelle riguardanti spettacoli come le attività teatrali e cinematografiche) è il limite del buon costume, enunciato nell’ultimo comma dell’art. 21 della Costituzione. In realtà il concetto di buon costume non deve essere inteso in senso ampio e generico come sinonimo di pubblica moralità ma con un’interpretazione più restrittiva, va riferito esclusivamente a ciò che riguarda il pudore sessuale, con speciale interesse alla tutela dei minori e si accoglie la definizione di “Atti e oggetti osceni” data dall’art. 529 del Codice Penale:

si considerano “osceni” gli atti e gli oggetti, che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore (esclusa l’opera d’arte e scientifica, in richiamo all’art. 33 Cost.).

Dal momento che il concetto di pudore deve essere necessariamente adeguato nel corso del tempo, la Corte Costituzionale si è pronunciata in proposito con la sent. n. 368/1992, secondo la quale:

(…) il “buon costume” non è diretto ad esprimere semplicemente un valore di libertà individuale, (…) ma è, piuttosto, diretto a significare un valore riferibile alla collettività in generale. (…)

Si legge al comma 6 dell’art.21 della Costituzione: ” Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e reprimere le violazioni.”

Quindi, gli atti osceni non sono offensivi se si esauriscono nella sfera privata, ma lo sono quando la travalicano, recando pericolo di offesa al sentimento del pudore dei terzi non consenzienti o della collettività in generale.

Per quanto riguarda il contenuto vario del concetto di “buon costume”, sin dalla sentenza nº9 del 1965, la corte ha chiaramente affermato che: ” il buon costume risulta da un insieme di precetti che impongono un determinato comportamento nella vita sociale di relazione, l’inosservanza dei quali comporta in particolare la violazione del pudore sessuale, sia fuori sia soprattutto nell’ambito della famiglia, della dignità personale che con esso si congiunge, e del sentimento morale dei giovani, ed apre la via al contrario del buon costume, al mal costume e, come è stato anche detto, può comportare la perversione dei costumi, il prevalere, cioè, di regole e di comportamenti contrari ed opposti “. In seguito, la stessa Corte ha affermato che, rientrando tra i concetti non “suscettibili di una categorica definizione”, il buon costume è dotato anche di relatività storica, dato che “varia notevolmente, secondo le condizioni storiche di ambiente e di cultura”. La Corte precisa, infine, che tale relatività non impedisce di dare un significato sufficientemente determinato al termine, essendo questo un concetto così diffuso e utilizzato ed aggiungendo che in un determinato periodo storico, si sia “in grado di valutare quali comportamenti debbano considerarsi osceni secondo il comune senso del pudore, nel tempo e nelle circostanze in cui si realizzano” (sentenza nº191 del 1970). Bisogna tener conto che l’interprete della Costituzione, insieme con il legislatore in sede di attenuazione del bilanciamento dei valori costituzionali attraverso le proprie scelte discrezionali, deve attenersi all’imprescindibile criterio secondo cui, poiché “la Carta fondamentale accoglie e sottolinea il principio (…)per il quale il di più di libertà soppressa costituisce abuso”, ne consegue che si può “limitare la libertà solo per quel tanto strettamente necessario a garantirla”(v.sent. nº 487 del 1989).

# il diritto alla riservatezza da applicarsi indistintamente su quei mezzi di informazione che oggi vengono definiti social network o su forum privati dove l’accesso è consentito solo ad utenti registrati che accettano in toto le regole di comportamento del forum stesso e non usano informazioni estrapolate da uno dei suddetti per denigrare altri soggetti in altri siti, ove non siano in contrasto con i punti precedenti.

# l’onore, da intendersi sia come dignità (la cui violazione dà luogo all’ingiuria) sia come reputazione (che, violata, origina la diffamazione). In tal senso, in difetto dei requisiti della veridicità, continenza ed interesse pubblico dei fatti riferiti (soprattutto attraverso un uso scrupoloso delle fonti), si concretizzerà una palese violazione dell’onorabilità di una persona. Se, ad esempio, si pubblicano notizie aventi ad oggetto fatti strettamente personali, ancorché veri e continenti, si incorrerà in sanzioni, perché manca il terzo requisito dell’interesse pubblico (questa fattispecie si intreccia con il diritto alla riservatezza).

 

Diritto europeo dell’informazione e della comunicazione

Brevemente ricordo che esistono anche:

– Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

– Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo

Articolo 19

Articolo 29

Articolo 10 CEDU – Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali

– Tutela della libertà di espressione nell’Unione Europea

Art.6-7 TUE

Art. 11 – Carta di Nizza

 

Mens sana in corpore sano

Mens sana in corpore sanomente sana in corpo sano») è una locuzione latina tratta da un capoverso delle Satire di Giovenale.

Secondo Giovenale l’uomo dovrebbe aspirare a due beni soltanto: la sanità dell’anima e la salute del corpo. Esse dovrebbero essere le uniche richieste da rivolgere alla divinità che, sottolinea il poeta, sa di cosa l’uomo ha bisogno più dell’uomo stesso.

 

Teoria del gender

Teoria del gender è un neologismo (prestito linguistico dall’inglese gender theory) coniato negli anni 90 del XX secolo per riferirsi in modo critico agli studi scientifici di genere: chi fa uso di tale espressione  mira alla distruzione della famiglia ed a sostenere un supposto ordine naturale su cui fondare la società.

A questa “teoria gender” o “agenda gender” (presentata a seconda delle occasioni come filosofia progressista, teoria sociologica o ideologia di sinistra) viene imputato di propagandare l’inesistenza di differenza tra i sessi biologici, da ciò discendendo la possibilità di variare il proprio sesso a piacimento. Tale costruzione mescola vari elementi :

– il genere e i ruoli sociali come costrutti della società,

– gli studi di genere,

–  la teoria queer

–  il superamento del binarismo di genere,

– il femminismo

–  il transessualismo (la differenza tra identità di genere e sesso biologico).

I movimenti che propugnano la teoria del gender nascondono una strategia politica  ben definita ed appartenente ad una precisa area politica al fine di ottenere una massiccia divulgazione nelle scuole e nella società di queste false teorie per fini personali.

 

La teoria gender è  sinonimo di ideologia tendente a svalutare la differenza e la complementarità dei sessi e usata per giustificare le unioni omosessuali: «l’identità sessuale di genere (gender) sarebbe non solo il prodotto dell’interazione tra la comunità e l’individuo, ma anche indipendente dall’identità sessuale personale, il matrimonio e le unioni di fatto (incluse quelle omosessuali) è oggi generalmente giustificato facendo ricorso a categorie e termini derivanti dall’ideologia di gender».

 

L’ideologia del gender  svuota la base antropologica della famiglia. 

L’ideologia gender induce progetti educativi e orientamenti legislativi che promuovono un’identità personale e un’intimità affettiva radicalmente svincolate dalla diversità biologica fra maschio e femmina. L’identità umana viene consegnata ad unopzione individualistica, anche mutevole nel tempo». Non si deve ignorare che sesso biologico (sex) e ruolo sociale-culturale del sesso (gender) si possono distinguere, ma non separare.

 

– il genere (sentirsi maschio o femmina) prescindendo dal sesso biologico, può anche essere il risultato di comportamenti e consuetudini culturali forzatamente sbagliate,violente ed imposte al bambino. Se ad esempio prendi un bambino o una bambina e fin dalla nascita lo sottoponi a terapie ormonali importanti e lo metti in un ambiente in modo continuativo in cui sono presenti costantemente omosessuali che lo influenzano e guidano “CON AMORE” verso la strada del sentirsi maschio (bambina) o femmina (bambino) contrariamente al suo sesso biologico, è evidente che ciò è possibile,ma non giustificabile.

 

La natura della persona può anche non essere strettamente binaria (sentirsi maschio o femmina), bisogna ammettere una componente innata e immutabile nella definizione dell’orientamento sessuale,quindi la sessualità non può essere sommariamente fatta e disfatta, ovvero fatta a nostro piacimento.

 

Vedete,adesso i manicomi non esistono più,per fortuna,ma la realtà delle cose è rimasta. Vi erano allora,ma anche oggi,delle persone che si “sentivano Napoleone o Garibaldi “ oppure delle “aquile alate libere nei cieli”, ecc.

E’ evidente che tutto questo era una loro credenza ,al di fuori della realtà,quindi,l’essere umano,può anche desiderare e credere di essere ciò che non è nella realtà.

Quindi,può accadere che, un MASCHIO biologico si senta DONNA  (e viceversa) ma questa,purtroppo per lui (o per lei),non è la realtà! Come ti ho illustrato sopra,la persona  “si sente ciò che non è”, mentre il suo corpo biologico è l’unica realtà,questa convinzione , si chiama in un solo modo : Malattia mentale.

 

CONCLUSIONE DELLE CONCLUSIONI

Tutto quello di cui ho parlato,purtroppo,succede oggi in un modo così sfacciato e violento : giornali, stampa,politica faziosa,TV,senza alcun freno  al fine di inculcare a tutti i costi nei giovani e nella società, quell’ideologia materialista-evoluzionista-atea ormai nota purtroppo  da decine di anni , iniziata in quello sciagurato  1859  e seguita e rinforzata nell’altrettanto sciagurato  1867.

 

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